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LEGGE 5 aprile 1964, n. 284

Ordinamento delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/10/1986)
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Testo in vigore dal:  31-5-1964

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Distinzione delle carriere


Le carriere del personale di segreteria, esecutivo ed ausiliario dell'Avvocatura dello Stato, sono distinte come segue:
Carriera di concetto;
Carriera esecutiva;
Carriera del personale ausiliario;
Carriera del personale ausiliario tecnico.
Agli uffici dell'Avvocatura dello Stato è addetto personale di dattilografia.