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LEGGE 20 marzo 1964, n. 162

Contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali del VII centenario della nascita di Dante; costituzione del Comitato per le celebrazioni.

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Testo in vigore dal:  11-4-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per celebrare il VII centenario della nascita di Dante Alighieri è costituito un Comitato, con il compito di preparare e attuare le opportune iniziative scientifiche, culturali ed educative, sul piano nazionale e internazionale, secondo un programma da approvarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per la pubblica istruzione.
Il Comitato ha sede in Roma.