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LEGGE 10 marzo 1964, n. 161

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1963, n. 971, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1962-63.

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Testo in vigore dal:  25-4-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1963, n. 971, concernente il prelevamento di lire 491.715.000 dal fondo di riserva per, le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1962-63.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1964

SEGNI MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE