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LEGGE 16 dicembre 1964, n. 1399

Costruzione delle carceri giudiziarie di Rimini.

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Testo in vigore dal:  13-1-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla costruzione delle carceri giudiziarie di Rimini per un importo di spesa di 250.000.000 di lire.