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LEGGE 9 marzo 1964, n. 122

Concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni per l'organizzazione in Trento del V Congresso internazionale per la riproduzione animale e la fecondazione artificiale.

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Testo in vigore dal:  10-4-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la concessione di un contribuito straordinario di lire 30 milioni a favore del Comitato organizzatore del V Congresso internazionale per la riproduzione animale e la fecondazione artificiale, per la organizzazione del Congresso stesso.