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LEGGE 24 giugno 1964, n. 538

Ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi.

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Testo in vigore dal:  1-8-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territorio ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi previste dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive modificazioni sono richiamate in vigore per un triennio dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì ai rimpatriati contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e dalla legge 25 febbraio 1963, n. 319.