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LEGGE 21 giugno 1964, n. 465

Ammissibilità dei laureati in farmacia ai concorsi, uffici e impieghi riservati ai laureati in chimica e farmacia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  21-7-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Ad ogni concorso, ufficio o impiego, per l'accesso al quale sia prescritto dalle vigenti norme di legge o di regolamento il possesso della già denominata "laurea in chimica e farmacia", sono altresì ammessi i laureati in farmacia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1964

SEGNI MORO - MANCINI - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE