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LEGGE 9 giugno 1964, n. 405

Norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1974)
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Testo in vigore dal:  1-7-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo col grado di sottotenente.
Per conseguire la nomina è necessario aver compiuto con esito favorevole un corso biennale di istruzione presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il cui ordinamento è stabilito con decreto del Ministro per l'interno.
L'Accademia provvede:
ai corsi di istruzione per allievi ufficiali ai corsi di applicazione, di aggiornamento e di specializzazione per ufficiali del servizio permanente.