stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 maggio 1964, n. 357

Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1970)
Testo in vigore dal:  21-6-1964
Art. 3. L'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e' sostituito dal seguente "Art. 3. - Il Ministro per lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'industria e per il commercio determina, d'intesa, con le Amministrazioni comunali interessate, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i centri abitati che dovranno essere in tutto o in parte trasferiti. Ai fini dell'organico e programmato assetto della zona, sono redatti piani urbanistici per i comprensori rispettivamente ricadenti nel territorio della provincia di Belluno e in quello della provincia di Udine. I piani comprensoriali, ai fini della presente legge, dovranno definire le destinazioni di uso e le norme per l'utilizzazione del territorio ed in particolare: a) conterranno le previsioni per l'impianto, lo sviluppo e la trasformazione degli insediamenti abitativi e produttivi, fissando le destinazioni di uso e le relative norme; b) stabiliranno il sistema delle infrastrutture, gli impianti e le attrezzature pubbliche e di uso pubblico; c) stabiliranno i perimetri delle zone di interesse paesistico e storico-artistico, le relative modalita' di utilizzazione e le eventuali prescrizioni speciali di uso; d) definiranno programmi e fasi di attuazione. L'estensione del territorio di ciascun comprensorio sara' determinato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro. Il comprensorio in provincia di Belluno includera' i territori dei Comuni di cui all'articolo 1 e limitrofi, nonche' dei Comuni che abbiano comunque subito danni patrimoniali in conseguenza della catastrofe del 9 ottobre 1963. Il comprensorio in provincia di Udine includera', oltre al territorio del comune di Erto e Casso, il territorio dei Comuni rivieraschi del torrente Cellina che siano interessati alle conseguenze dannose dell'evento catastrofico, o all'insediamento degli abitati trasferiti. Con lo stesso decreto sono indicate le opere di nuova costruzione di competenza delle Province e dei Comuni, che sono assunte dallo Stato a carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, nn. 2) e 3), quando ne sia riconosciuto il carattere di necessita' e la destinazione a servizio di interesse generale del comprensorio. Il Ministro per i lavori pubblici e' inoltre autorizzato a concedere agli enti indicati nel precedente comma contributi trentacinquennali nella misura del 5 per cento sulla spesa riconosciuta necessaria per la costruzioni, nell'ambito del comprensorio, delle opere, di rispettiva competenza previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni e integrazioni. Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni nel limite di lire 150 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, a partire dall'esercizio 1963-64 fino al 1998. Le annualita' relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 150 milioni nell'esercizio 1963-64, di lire 75 milioni nel periodo 1 luglio 31 dicembre 1964, di lire 150 milioni annui in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1997 e di lire 75 milioni nel 1998. I mutui occorrenti sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti e sono garantiti dallo Stato. Il piano urbanistico comprensoriale e' compilato a cura e spese dello Stato, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate costituite in consorzio ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Il piano adottato dal consorzio previsto dal precedente comma, e pubblicato a cura delle singole Amministrazioni comunali per il periodo di 15 giorni, entro i quali possono essere presentate opposizioni ed osservazioni, e' inviato al Ministero dei lavori pubblici nei successivi 15 giorni. Il piano e' approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'industria e per il commercio e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Con lo stesso decreto sono decise le osservazioni e le opposizioni presentate nel termine di cui al precedente comma. Il piano comprensoriale ha efficacia di piano particolareggiato di esecuzione, limitatamente alle parti indicate nel piano stesso. Esso ha vigore a tempo indeterminato e, per le parti aventi efficacia di piano particolareggiato, per il periodo di 10 anni. La spesa per le aree occorrenti per il trasferimento e la ricostruzione degli abitati ricadenti nel piano comprensoriale e' a totale carico dello Stato. I lavori da eseguire ai sensi del presente articolo e le espropriazioni delle aree occorrenti per il trasferimento degli abitati o per la ricostruzione degli edifici privati e delle opere previste dal precedente articolo 2, lettere c) e d), sono dichiarati di pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge. L'indennita' di espropriazione e', in ogni caso, determinata a norma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167. Il valore venale di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e' riferito alla data di due anni prima dell'entrata in vigore della presente logge. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabiliti i criteri per l'assegnazione delle aree ai privati nel caso di trasferimento, anche parziale, degli abitati".