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LEGGE 9 marzo 1964, n. 121

Concessione di edicole a favore dei ciechi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-4-1964 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1


Le Commissioni paritetiche degli editori e rivenditori di giornali, competenti per territorio devono - ogni tre concessioni di nuove licenze di edicole o posti di vendita di giornali, quotidiani e periodici - assegnarne una ad un cieco, tramite l'Unione italiana ciechi.
Le concessioni delle licenze saranno effettuate fino a concorrenza di 20 nelle città i cui abitanti superino il milione, di 10 nelle città con oltre 500.000 abitanti e di 5 nelle città con un numero di abitanti interiore.