stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 febbraio 1964, n. 68

Proroga del termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per la presentazione della relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  25-3-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine del 31 dicembre 1963 fissato dal secondo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, numero 1073, è prorogato al 31 marzo 1964.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1964

SEGNI MORO - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE