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LEGGE 24 febbraio 1964, n. 125

Proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino accordate con la legge 29 luglio 1963, n. 1004.

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Testo in vigore dal:  28-3-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine del 30 settembre 1963, previsto negli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1963, n. 1004, è stabilito al 31 ottobre 1963, mentre il termine del 31 agosto 1963 di cui all'articolo 4 della stessa legge, è stabilito al 30 settembre 1963.