stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 febbraio 1964, n. 112

Modifiche alla legge 9 maggio 1950, n. 261, in materia di autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  9-4-1964 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1950, n. 261, è sostituito, con effetto dalla entrata in vigore della legge medesima, dal seguente:
"Sui finanziamenti concessi nei limiti della somma di cui ai precedenti articoli 6 e 7, lo Stato concorre con un contributo annuo in misura costante del 3,50 per cento sull'importo iniziale di ciascuno di tali finanziamenti e per la durata massima, di dieci anni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e di decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1964

SEGNI MORO - COLOMBO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: REALE