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LEGGE 14 febbraio 1964, n. 47

Modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali inferiori di taluni ruoli della Marina militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  17-3-1964 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli articoli 77, 86 e 87 della legge 12 novembre 1955 n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 77. - Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono, salvo il disposto del quarto comma dell'articolo 88-bis, ripetere i corsi e gli esami.
Art. 86. - Agli esami previsti dalla tabella n. 2, annessa alla presente legge, ai fili dell'avanzamento a capitano del Corpo sanitario e del ruolo normale dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, prendono parte, rispettivamente, i tenenti reclutati nel servizio permanente effettivo con lo stesso concorso, nonché i tenenti che, ammessi nel servizio permanente effettivo in base a disposizioni speciali, siano stati classificati tra i pari grado reclutati con lo stesso concorso, con esclusione di coloro che, per qualsiasi causa, siano stati aggregati ai provenienti da un concorso successivo.
I tenenti del Corpo sanitario e del ruolo normale dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto che non superino gli esami predetti neppure nella sessione di riparazione, in deroga all'articolo 41 cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta.
Art. 87. - Per i tenenti dei Corpi sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, che superino gli esami di cui all'articolo precedente, viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità, in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato dall'ufficiale all'esame e del punto relativo all'attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due. Per i tenenti del ruolo normale dei Corpi del genio navale e delle armi navali, che abbiano almeno tre anni di permanenza nel grado, viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità, in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato nell'esame di laurea, o, se si tratti di ufficiali reclutati fra i già laureati, nel concorso per l'ammissione nei ruoli, e del punto relativo all'attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due.
Il punto relativo all'attitudine professionale è attribuito all'ufficiale da una Commissione composta dal vice presidente della Sezione marina del Consiglio superiore delle forze armate, presidente, dal sottocapo di Stato Maggiore della Marina e dal direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici, nonché dal direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi e degli armamenti navali, di sanità militare marittima, di commissariato militare marittimo e dall'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, quando si tratti, rispettivamente, di ufficiali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto.
Se l'ufficiale appartiene ai Corpi del genio navale o delle armi navali, della Commissione fa pure parte il comandante dell'Accademia navale.
I tenenti dei Corpi sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto che superino gli esami nella sessione di riparazione, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato gli esami nella prima sessione.
I tenenti dei Corpi indicati al precedente comma che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, sostengano gli esami con ritardo, qualora superino gli esami predetti sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero sostenuto gli esami a loro turno".