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LEGGE 28 giugno 1963, n. 859

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1963-64.

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Testo in vigore dal:  1-7-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1963, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1963-1964 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo.