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LEGGE 2 marzo 1963, n. 526

Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale professionale, adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961.

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Testo in vigore dal:  27-4-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale professionale adottata a Bruxelles l'8 giugno 1941.