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LEGGE 6 febbraio 1963, n. 405

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 111, concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione adottata a Ginevra il 25 giugno 1958.

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Testo in vigore dal:  21-4-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA:

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale del lavoro n. 111 concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1958.