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LEGGE 10 novembre 1963, n. 1532

Autorizzazione alla spesa di lire 2 miliardi per la concessione di contributi sugli interessi per la effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

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Testo in vigore dal:  12-12-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A partire dall'esercizio finanziario 1963-64 e fino a tutto l'esercizio, finanziario 1977-78 è autorizzata la spesa annua di lire italiane 2 miliardi per la concessione tramite l'istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito centrale - agli Istituti ed alle Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di contributi sugli interessi per la effettuazione di operazioni di credito finanziario, ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.
Le modalità e le condizioni per l'erogazione da parte del Mediocredito centrale dei contributi di cui al precedente comma saranno fissate nel decreto previsto dall'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.