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LEGGE 4 agosto 1963, n. 1010

Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 e successive modificazioni.

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Testo in vigore dal:  25-8-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive modificazioni, sono richiamate in vigore e prorogate a partire dal 1 luglio 1963 fino al 30 giugno 1964.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI LEONE - JERVOLINO - COLOMBO - GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO