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LEGGE 8 novembre 1963, n. 1519

Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate per l'esercizio finanziario 1963-64.

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Testo in vigore dal:  10-12-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A favore degli Enti autonomi lirici del Teatro comunale di Bologna, del Teatro comunale di Firenze, del Teatro comunale dell'Opera di Genova, del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino, del Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del Teatro La Fenice di Venezia e degli spettacoli lirici all'arena di Verona, costituiti ai sensi della legge 4 giugno 1936, n. 1570, nonché dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma e dell'istituzione dei Concerti del Conservatorio statale di musica Pierluigi da Palestrina di Cagliari, per l'esercizio finanziario 1 luglio 1963 - 30 giugno 1964, lo Stato corrisponde, in luogo dei contributi previsti dall'articolo 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e successiva modifica di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1956, n. 898, contributi per l'importo complessivo di lire 2 miliardi e 350 milioni.