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LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1983)
Testo in vigore dal:  21-6-1964
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

((Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro per l'interno dispone, tramite i prefetti di Udine e di Belluno, anticipazioni in misura non superiore al terzo dell'importo complessivo delle spese ordinarie previste nell'ultimo bilancio approvato))
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