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LEGGE 27 ottobre 1963, n. 1472

Concessione di un contributo straordinario di lire 6 miliardi a favore dell'Opera nazionale maternità ed infanzia.

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Testo in vigore dal:  27-11-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È concesso a favore dell'Opera nazionale maternità ed infanzia (O.N.M.I.) un contributo straordinario di lire 6 miliardi.
La somma di cui al precedente comma sarà inscritta nello stato della previsione della spesa del Ministero della sanità in ragione di lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1964-65.