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LEGGE 27 ottobre 1963, n. 1417

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964.

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Testo in vigore dal:  15-11-1963

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.