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LEGGE 23 ottobre 1963, n. 1481

Norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  29-11-1963 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A partire dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 luglio 1966, la, facoltà di procedere alla revisione dei prezzi prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con la legge 9 maggio 1950, n. 329, è ammessa, relativamente ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, quando l'Amministrazione riconosca che il costo complessivo dell'opera, è aumentato o diminuito in misura superiore al 6 per cento per effetto di variazioni di prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta.
La predetta facoltà, in deroga al disposto dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato dall'articolo 2 della legge 9 maggio 1950, n. 329, può essere esercitata anche dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, dall'Azienda, di Stato per i servizi telefonici, nonché dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile limitatamente alle opere pubbliche di competenza dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto e della legge richiamati al primo comma.