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LEGGE 30 settembre 1963, n. 1307

Attribuzione al pretore della competenza a differire l'esecuzione degli sfratti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-10-1963 al: 1-10-1965
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, la facoltà spettante al pretore di prorogare la esecuzione degli sfratti dagli immobili ad uso di abitazione - ai sensi dell'articolo 5 della legge 1 maggio 1955, n. 368 - è estesa agli immobili non soggetti al regime vincolistico, anche all'infuori dei Comuni di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge sopracitata. La facoltà stessa è estesa agli sfratti dagli immobili adibiti ad attività artigiane non contemplati dalla legge 27 gennaio 1963, n. 19, sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale.
Durante la proroga il locatario è tenuto al pagamento di un corrispettivo uguale a quello previsto dal contratto di locazione.
La proroga non è concessa se il locatario è moroso al momento della fissazione della esecuzione o altrimenti inadempiente.