stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 settembre 1963, n. 1317

Modificazioni in materia di imposta di registro sui trasferimenti immobiliari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  19-10-1963 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di beni immobili o di altri diritti immobiliari, stabilita dagli articoli 1 e 81, lettera c), e da quelli che vi fanno richiamo, della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella misura seguente:
a) per i trasferimenti immobiliari di qualsiasi valore lire 7,50
per ogni cento lire;
b) se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale sia pagata l'imposta normale di passaggio: la stessa imposta di cui alla lettera a) ridotta di un quarto, fine a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;
c) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero: lire una per ogni cento lire.