stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 settembre 1963, n. 1316

Abrogazione dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, recante modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico registro automobilistico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  19-10-1963 al: 31-12-2002
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Gli atti che ai termini del n. 3 dell'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al Pubblico registro automobilistico per la prima iscrizione della proprietà dei veicoli a motore e dei rimorchi, nuovi di fabbrica, sono soggetti a registrazione ed al pagamento delle tasse stabilite nella tabella riportata all'articolo 7 della legge 18 novembre 1961, n. 1296.
È abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 settembre 1963

SEGNI LEONE - MARTINELLI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO