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LEGGE 21 agosto 1963, n. 1208

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964.

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Testo in vigore dal:  2-10-1963

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.