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LEGGE 21 agosto 1963, n. 1197

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964.

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Testo in vigore dal:  29-9-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella A).
È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.