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LEGGE 14 agosto 1963, n. 1065

Variazioni al bilancio dello Stato e a quelli di Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1962-63, nonchè incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-9-1963 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, successive modificazioni e integrazioni, è aumentato di lire un miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1976 1977.
All'onere derivante nell'esercizio 1962-63 si fa fronti con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al successivo art. 6.
I termini di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1961, n. 649, sono prorogati al 30 giugno 1964 per la presentazione delle domande di finanziamento ed al 3 dicembre 1964 per la stipulazione dei relativi contratti