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LEGGE 4 agosto 1963, n. 1012

Aggiunta della indennità integrativa di cui alla tabella B, allegata alla legge 18 febbraio 1963, n. 355, all'indennità di studio, di cui alla tabella A della Legge medesima.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-8-1963 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 luglio 1963 l'indennità integrativa prevista dalla tabella B, allegata alla legge 18 febbraio 1963, n. 355, è aggiunta all'indennità di studio, di cui alla tabella A della legge medesima.