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LEGGE 29 luglio 1963, n. 1004

Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.

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Testo in vigore dal:  7-8-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per lo spirito ottenuto, dal 15 giugno 1963 al 30 settembre 1963 dalla distillazione dei vini denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, è accordata, nella misura dell'88 per cento, un abbuono d'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso articolo 9.
L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un terzo per ognuno dei tre anni successivi.