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LEGGE 5 marzo 1963, n. 246

Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/04/1969)
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Testo in vigore dal:  5-4-1963
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È data facoltà ai Comuni di istituire una imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili. La istituzione dell'imposta è obbligatoria per i Comuni aventi una popolazione superiore ai 30.000 abitanti, o Comuni capoluoghi di Provincia, ovvero Comuni dichiarati di soggiorno o di cura, ovvero limitrofi di Comuni aventi non meno di 300.000 abitanti.
Si considerano fabbricabili le aree che per conformazione fisica o superficie, anche se suddivise fra più proprietari, siano utilizzabili a scopo edificatorio, tenuto conto delle norme edilizie in vigore là dove esistono, semprechè, se censite con reddito dominicale terreni, abbiano, nel momento in cui si applica l'imposta, ai sensi degli articoli 6, 7 e 12 un valore di mercato almeno otto volte superiore a quello determinato in base al reddito stesso, ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.
Per le aree censite come bosco di alto fusto il calcolo di cui al comma precedente viene effettuato considerandole come se fossero censite a pascolo di prima classe, con l'aggiunta del valore delle piante riferito al primo settembre dell'anno precedente a quello della tassazione; per le aree non censite con reddito dominicale si fa riferimento al valore medio dei terreni circostanti.
Si considerano fabbricabili le aree ancorché sulle medesime insistano costruzioni abusive o a carattere provvisorio, o ruderi di fabbricati di qualunque natura, come pure le aree che siano utilizzate, se la costruzione sia stata iniziata posteriormente al 1 gennaio 1958, per una cubatura inferiore alla metà di quella consentita dalle norme edilizie vigenti nel tempo della costruzione o di quella corrispondente al sistema normale di costruzioni edilizie usato nella zona.
Sono equiparati alle aree fabbricabili i tratti di palude o di laguna o di litorale, non soggetti a regime di pubblico demanio, che siano utilizzabili per costruzione edilizia anche mediante lavori di consolidamento o di rassodamento.
Sono pure equiparati alle aree fabbricabili i suoli ed i tratti di terreno che si possono rendere edificabili mediante lavori di demolizione, movimenti di terra, sbancamenti di rocce ed in genere lavori di adattamento.