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LEGGE 27 febbraio 1963, n. 260

Estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione.

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Testo in vigore dal:  7-4-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge;

Art. 1


L'assistenza di malattia, secondo le norme e modalità stabilite dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è estesa ai titolari di pensione ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, semprechè agli stessi l'assistenza non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.
Oltre ai titolari di cui al precedente comma, l'assistenza di malattia spetta altresì ai familiari dei titolari stessi, purché conviventi ed a carico, indicati all'articolo 5, secondo e terzo comma, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e che non siano a carico di altre unità attive dell'azienda.
Tale assistenza, tuttavia, spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692.