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LEGGE 26 febbraio 1963, n. 328

Elevazione del fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli.

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Testo in vigore dal:  16-4-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 1.500 milioni con legge 6 luglio 1962, n. 920, viene ulteriormente elevato a lire 2.500 milioni, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle normali disponibilità dell'azienda bancaria del Banco medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1963

SEGNI FANFANI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO