stai visualizzando l'atto

LEGGE 21 febbraio 1963, n. 360

Autorizzazione all'Ente nazionale di assistenza magistrale a concedere prestiti ai propri iscritti in deroga alle norme contenute nell'art. 3 della legge 29 giugno 1960, n. 656.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  17-4-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

In deroga alle norme contenute nell'articolo 3 della legge 29 giugno 1960, n. 656, e fermi restando i limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, l'Ente nazionale di assistenza magistrale può concedere prestiti ai propri iscritti in misura pari a due mensilità di stipendio con recupero dei medesimi in non oltre 24 quote mensili consecutive a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene effettuata la corresponsione del prestito.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1963

SEGNI FANFANI - GUI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO