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LEGGE 21 febbraio 1963, n. 252

Facoltà degli ufficiali in ausiliaria di contrarre prestiti verso cessione del quinto del trattamento di pensione in loro godimento.

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Testo in vigore dal:  6-4-1963

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.

hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli ufficiali in ausiliaria possono, con la osservanza, in quanto applicabili, delle norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, contrarre prestiti da estinguersi mediante la cessione del trattamento di pensione loro spettante, escluso ogni assegno o indennità di carattere accessorio, fino al quinto del relativo ammontare ed entro il limite delle quote mensili corrispondenti al numero dei mesi che mancano alla scadenza del periodo massimo di ausiliaria.
A tal fine il trattamento suindicato spettante agli ufficiali in ausiliaria è assoggettato al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni.
Detto contributo è rimborsabile d'ufficio, all'atto della cessazione del periodo di ausiliaria, secondo le norme del menzionato articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212.