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LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86

Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, alla legge 26 gennaio 1942, n. 39 ed al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, sullo stato giuridico, l'avanzamento e l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  12-3-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Alla legge 29 marzo 1956, n. 288; recante norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 235, sono apportate le mdifiche e aggiunte di cui agli articoli dal 2 al 25 della presente legge.