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LEGGE 18 febbraio 1963, n. 236

Autorizzazione all'istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.) a concedere mutui agli Enti di cui all'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

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Testo in vigore dal:  4-4-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'Istituto nazionale per il finanziamento della, ricostruzione (I.N.F.I.R.) è autorizzato a concedere i mutui previsti dall'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, per il finanziamento delle opere di cui ai commi secondo e sesto del medesimo articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1963

SEGNI FANFANI - TREMELLONI - SULLO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO