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LEGGE 15 febbraio 1963, n. 242

Provvedimenti per il settore risiero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  5-4-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sulle partite di rione acquistate per la preparazione di riso finito o semilavorato da esportare, possono essere concesse rettifiche di prezzo, in relazione alla differenza fra i livelli dei prezzi all'interno e sul mercato internazionale, semprechè l'esportazione abbia effettivamente luogo e l'industriale esportatore si attenga alle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura, e delle foreste, su proposta dell'Ente nazionale risi, allo scopo di facilitare e indirizzare le vendite in vista della migliore tutela dei tipici risi italiani nel mercato internazionale.
Allo scopo di tutelare le varietà tipiche della produzione risicola nazionale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fissa annualmente i quantitativi massimi esportabili di risone da seme delle varietà suddette e i Paesi verso i quali è ammessa l'esportazione, salva in ogni caso l'osservanza degli impegni internazionali.