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LEGGE 15 febbraio 1963, n. 157

Autorizzazione alla cessione in proprietà al comune di Piacenza di metri quadrati 36.170 dell'immobile: sito in Piacenza denominato "ex caserma Zanardi Landi" in contropartita della costruzione di edificio per gli uffici finanziari, della cessione in proprietà allo Stato dell'area comunale di circa metri quadrati 10.760 in zona "Molini degli orti", e della rinuncia a rivendicare metri quadrati 2.650, posti in Piacenza in località "Barriera Torino".

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Testo in vigore dal:  23-3-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È autorizzata la cessione in proprietà a favore del comune di Piacenza di una parte, estesa circa metri quadrati 36.170, dell'immobile di proprietà dello Stato sito in detto capoluogo, denominato "ex caserma Zanardi Landi", in cambio, alla pari:
a) della costruzione del costo presuntivo di non oltre trecento milioni, a cura e spese del Comune - su altra parte dell'area di sedime del predetto stabile, estesa circa metri quadrati 3.000 - di un edificio per la sistemazione degli Uffici finanziari, del tesoro e del Comando gruppo G. F. e P. T., secondo progetto da, concordare;
b) della cessione in proprietà dell'area comunale di circa metri quadrati 10.760 sita in Piacenza, "zona Molini degli orti", utilizzata per la costruzione di alloggi per senza tetto;
c) della rinuncia, a qualsiasi azione esperibile per la rivendica del suolo di circa metri quadrati 2.650 sito in Piacenza, Barriera Torino, dal Comune donato alla federazione fascista e poi devoluto allo Stato.
All'approvazione dell'atto da stipulare per l'assunzione reciproca dell'impegno a concretare i suindicati negozi, nonché dell'atto da stipulare, dopo la costruzione dell'edificio di cui al punto a), per i necessari formali trasferimenti dei beni e per la rinuncia di cui al punto c), sarà provveduto con decreti del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1963

SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - TAVIANI - ANDREOTTI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO