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LEGGE 14 febbraio 1963, n. 280

Costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

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Testo in vigore dal:  10-4-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 1 della legge 24 luglio 1942, n. 1023, è modificato come segue:
"È Istituito presso il Ministero del commercio con l'estero un Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F. A. B.).
Le borse vengono conferite, con le norme previsto dall'articolo 3, a cittadini italiani, i quali intendano recarsi all'estero per addestrarsi nella pratica degli scambi con l'estero".