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LEGGE 14 febbraio 1963, n. 156

Disposizioni relative alla previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

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Testo in vigore dal:  23-3-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 25 del regolamento per la previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 è sostituito dal seguente:
"Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego prima che sia maturato il diritto a pensione, se l'iscritto ha diritto alla indennità di anzianità a norma di legge, ovvero a norma di contratto collettivo o regolamento aziendale, sul quali abbia espresso favorevole parere il Comitato di cui all'articolo 1 del presente regolamento, gli spetta una somma ragguagliata all'intera riserva matematica dell'assicurazione mista.
Nei casi di dimissioni, la riserva matematica sarà corrisposta:
a) al Fondo di cui all'articolo 34, se le dimissioni avvengono nel primo quinquennio del servizio;
b) per metà all'iscritto e per metà al suddetto Fondo, se le dimissioni avvengono nel secondo quinquennio;
c) per intero all'iscritto, se le dimissioni avvengono dopo il secondo quinquennio.
Nel caso di dimissioni per matrimonio, spetta alla donna la intera somma di cui al primo comma del presente articolo, purché il matrimonio sia celebrato entro un anno dal giorno di cessazione dal servizio.
Nei casi di recesso del datore di lavoro per giusta causa, ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile, la riserva matematica sarà corrisposta:
a) interamente al Fondo di cui all'articolo 31, nei casi di licenziamento per i quali non è prevista la corresponsione della indennità di anzianità;
b) all'iscritto fino alla concorrenza della indennità di anzianità e l'eventuale rimanenza al Fondo di cui all'articolo 34, nei casi per i quali è prevista la corresponsione della predetta indennità in tutti i casi previsti dal presente articolo, qualora la riserva matematica o la quota di essa, ovvero le somme garantite dalla assicurazione mista ai sensi dell'articolo 19, risultino inferiori alla indennità di anzianità a ciascuno spettante in forza, di legge, di contratto collettivo o di regolamento aziendale, esse saranno integrale prelevando la differenza dal Fondo di cui all'articolo 31 del presente regolamento".
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1959.