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LEGGE 11 febbraio 1963, n. 83

Norme sulla carriera dei provveditori agli studi.

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Testo in vigore dal:  10-3-1963

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.

hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Ai provveditori agli studi, provenienti dal ruolo dei presidi e nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165, vengono attribuiti, con decorrenza 1 luglio 1962, gli aumenti periodici spettanti in base all'anzianità complessiva di preside di la categoria e di provveditore, eccedente i tre anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1963

SEGNI FANFANI - GUI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO