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LEGGE 9 febbraio 1963, n. 294

Accettazione ed esecuzione dell'emendamento all'art. VI, paragrafo A. 3), dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica adottato a Vienna il 4 ottobre 1961 dalla V Conferenza generale dell'energia atomica.

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Testo in vigore dal:  11-4-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'emendamento adottato a Vienna il 4 ottobre 1961 dalla V Conferenza generale dell'energia atomica, a modifica dell'articolo VI, paragrafo A. 3), dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, firmato a New York il 26 ottobre 1956.