stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 148

Modifica della legge 11 marzo 1958, n. 208, concernente l'indennità di carica e il rimborso di spese agli amministratori comunali e provinciali.

nascondi
Testo in vigore dal:  22-3-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208, è modificato come segue:
"Ai sindaci dei Comuni può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale entro i seguenti limiti:
1) Comuni fino a 1000 abitanti fino a lire 10.000;
2) Comuni da 1.001 abitanti a 3.000 fino a lire 20.000;
3) Comuni da 3.001 abitanti a 10.000 fino a lire 50.000;
4) Comuni da 10.001 abitanti a 30.000 fino a lire 70.000;
5) Comuni da 30.001 abitanti a 50.000 fino a lire 90.000;
6) Comuni da 50.001 abitanti a 100.000 fino a lire 120.000, compresi tutti i capoluoghi di provincia;
7) Comuni da 100.001 abitanti a 250.000 fino a lire 180.000;
8) Comuni da 250.001 abitanti a 500.000 fino a lire 240.000;
9) Comuni oltre 500.000 abitanti fino a lire 300.000.
L'indennità suddetta, qualora non venga attribuita al sindaco, può essere assegnata, nei limiti sopraindicati, all'assessore anziano o delegato".