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LEGGE 6 febbraio 1963, n. 44

Estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale in attività ed in quiescenza con stipendio iniziale della qualifica o pensione superiori alle lire 50.000 mensili lorde.

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Testo in vigore dal:  14-2-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con effetto dal 1 luglio 1962, gli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1564, sono sostituiti con i seguenti:
"La misura mensile lorda delle quote di aggiunta di famiglia di cui all'articolo 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324, ed all'articolo 3 della legge 3 marzo 1960, n. 185, è aumentata di lire 1.000.
"L'importo della quota di aggiunta di famiglia prevista dall'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è aumentato di lire 1.000 mensili lorde per i titolari di pensioni od assegni indicati negli articoli 2 e 9 della legge predetta".