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LEGGE 6 febbraio 1963, n. 42

Disposizione in deroga all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

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Testo in vigore dal:  28-2-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

In deroga al disposto del terzo comma dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive variazioni, le modificazioni degli statuti universitari approvate entro il 31 dicembre 1963, entrano immediatamente in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1963

SEGNI FANFANI - GUI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO