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LEGGE 3 febbraio 1963, n. 61

Revisione delle piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

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Testo in vigore dal:  5-3-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con decreto del Presidente della Repubblica, sarà provveduto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle piante organiche del personale dalle cancellerie e segreterie giudiziarie addetto al Ministero di grazia e giustizia ed agli uffici giudiziari, in conformità degli organici stabiliti dalle tabelle annesse alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e successive modificazioni.