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LEGGE 26 gennaio 1963, n. 26

Concessione di un assegno mensile al personale delle ricevitorie del lotto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/07/1965)
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Testo in vigore dal:  21-2-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con effetto dal 1 luglio 1962 al personale in servizio nelle ricevitorie del lotto è attribuito un assegno mensile, non utile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura di lorde lire 17.500 per i ricevitori titolari e di lorde lire 10.990 per gli elementi sussidiari - aiuto ricevitori e commessi avventizi autorizzati - ancorché reggenti di ricevitorie.